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Agevolazioni acquisto prima casa per giovani under 36

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, come modificato dalla
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo
64, rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile”
, nuove agevolazioni in materia di imposte
indirette per l’acquisto da parte dei giovani under 36 di una “prima casa” con un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro
annui.
Nello specifico è prevista:

  • esenzione pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di
    acquisto da privato
  • riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto nel
    caso di acquisto da soggetto ad IVA.
    È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per
    l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Tali agevolazioni
    si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno
    2022.

REQUISITI SOGGETTIVI
Le agevolazioni spettano a favore di soggetti che:

  1. non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato il rogito;
  2. hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito
    ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
    dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 40.000 annui.

REQUISITI OGGETTIVI
Occorre fare riferimento alla disciplina delle così dette agevolazioni “prima casa”.
In linea generale, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o
classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7- A/11.
L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della
proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di
godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione

FINANZIAMENTI
In relazione ai “finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e
sempre che la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo”, il comma 8 dell’articolo 64 del Decreto
Sostegni bis dispone l’esenzione “dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in
ragione dello 0,25%” della somma mutuata “. Per fruire di detta agevolazione il
finanziamento deve essere erogato per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di
immobili per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, a favore di soggetti mutuatari che non hanno ancora
compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore
ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, non superiore a €
40.000 annui.

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