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Il contratto di locazione ad uso abitativo

Il contratto di locazione ad uso abitativo è quello che tende a soddisfare una specifica esigenza di abitazione di una parte chiamata conduttore o più comunemente inquilino.

Locazione ad uso abitativo

Il contratto di locazione ad uso abitativo è quel contratto con cui una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra, il conduttore, un bene immobile per un tempo determinato e in cambio di un corrispettivo, con l’impegno da parte di quest’ultimo restituirlo alla scadenza convenuta nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, con determinati obblighi per entrambe le parti.

I contratti posso essere tipici o atipici. Di seguito vediamo quali sono i contratti più comuni nel territorio italiano.

Contratto di locazione ad uso abitativo libero

Previsto e disciplinato dall’art 2, comma 1 della legge n. 431/1998, ha una durata non inferiore a quattro anni, rinnovabile per altri quattro, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda destinare l’immobile ad altri usi o effettuare sullo stesso determinate opere o addirittura venderlo nei casi e nei modi previsti dall’art. 3 della stessa legge. Il conduttore potrà dare disdetta del contratto per motivate ragioni in qualsiasi momento, dandone idonea comunicazione al locatore, secondo tempi e modalità specificate all’interno dello stesso contratto.

Contratto di locazione ad uso abitativo agevolato

In alternativa al contratto “libero”, il comma 3 dell’art. 2 L. 431/1998 prevede la possibilità di stipulare contratti locativi cosiddetti “concordati” o “agevolati”, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste in appositi accordi definiti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comune dell’area territorialmente interessata.

Il canone annuo è stabilito in base ad accordi prestabiliti dalle predette organizzazioni, mentre la durata è determinata in minimo 3 anni, prorogabile di altri 2.

Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria

In base all’art. 5, comma 1 dell’art. 5 della legge 431/1998 a cui ha dato attuazione il DM 16/01/2017, questi contratti vengono stipulati con la finalità di soddisfare esigenze di natura momentanea del conduttore e del locatore legate a esigenze lavorative, formative e di apprendistato. Di conseguenza la durata non può superare i diciotto mesi e all’interno del contratto deve essere indicata la natura della transitorialità.

Contratto di locazione per studenti universitari

E’ un tipo particolare di contratto di locazione che si caratterizza, principalmente, per la durata transitoria della messa a disposizione dell’immobile da parte del conduttore a uno o più studenti che lo destineranno ad abitazione durante i loro studi universitari in luogo diverso da quello in cui risiedono.

La durata minima di questi contratti è di sei mesi fino a un massimo di tre anni.

Sebbene ogni tipologia di contratto dovrà rispettare determinati requisiti e contenere all’interno particolari pattuizioni, è anche vero che tutti i contratti dovranno indicare:

– le generalità delle parti contraenti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);

– la descrizione dell’immobile, l’indirizzo e i dati catastali;

– l’importo del canone di locazione e le modalità di versamento (mensile, bimestrale, quadrimestrale);

– l’indicazione delle spese annue dovute per condominio, utenze, manutenzione parti comuni etc.;

– la durata e i termini per la comunicazione della disdetta.

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